San Marco Evangelista. La prima Sezione del Tar Campania ha rigettato il ricorso presentato dal capogruppo di “San Marco Rinasci” in seno alla minoranza del Consiglio Comunale di San Marco Evangelista, Enzo Zitiello, dando ragione al Comune di San Marco Evangelista, rappresentato dal Sindaco arch. Marco Cicala.
La sentenza è stata pubblicata il 18 maggio. A renderla nota è lo stesso primo cittadino Cicala che si dice molto soddisfatto ritenendo che siano state accolte tutte le eccezioni presentate al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli.
Il capogruppo di “San Marco Rinasci” Zitiello aveva presentato ricorso lo scorso marzo 2023 per l’annullamento delle delibere con cui il Consiglio Comunale aveva approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Previsione.
Il Comune di San Marco Evangelista, difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, si era costituito in giudizio e alla Camera di Consiglio del 19 aprile 2023 per la discussione sull’istanza cautelare, il Collegio giudicante ha ravvisato i presupposti di legge per definire la causa con sentenza in forma semplificata rigettando nel merito il ricorso.
Andando al merito del ricorso, il capogruppo di “San Marco Rinasci” Vincenzo Zitiello, difeso dall’avv. Giuseppe Criscuolo, aveva impugnato sia la deliberazione n. 39 del 29 dicembre 2022, con cui il Consiglio Comunale aveva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 sia la deliberazione n. 38 dello stesso 29 dicembre 2022, con cui il Consiglio Comunale aveva approvato il Documento Unico di Previsione (DUP) per il triennio 2023-2025, nonché gli atti preordinati, connessi e consequenziali tra cui l’avviso di convocazione riunione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2022.
In particolare, secondo il ricorrente, in merito alla delibera n. 39 del 2022 vi sarebbe stata violazione, falsa applicazione di legge ed eccesso di potere in quanto non è stato rispettato il termine di 30 giorni, tra l’approvazione della proposta di bilancio da parte della Giunta e la seduta del Consiglio comunale per l’approvazione di quest’ultimo, che avrebbe permesso ai membri del Consiglio comunale e della Giunta di presentare gli emendamenti.
In merito, invece, alla delibera n.38 del 2022, il ricorrente contesta che il Consiglio comunale abbia in un’unica seduta approvato sia il DUP che il Bilancio di previsione, invece di dedicare una specifica seduta del Consiglio comunale per discutere e approvare il DUP.
Ebbene, a seguito delle eccezioni mosse dal Comune resistente, il Collegio del Tar ha ritenuto di rigettare nel merito il ricorso.
Nello specifico, l’art. 10 – rubricato “Predisposizione del bilancio di previsione” – del Regolamento comunale di San Marco Evangelista, stabilisce il termine di 30 giorni entro il quale la proposta di bilancio va presentata al consiglio comunale per l’approvazione, ma non anche la finestra temporale a disposizione dei consiglieri comunali per gli emendamenti.
Essa è una norma meramente programmatica la quale auspica che la Delibera di Giunta contenente l’approvazione della proposta di bilancio annuale intervenga in tempo utile per consentire, a sua volta, al Consiglio comunale di approvarla entro il termine ultimo fissato per legge al 31 dicembre di ciascun anno. Da qui consegue che la disposizione non impone alcuna regola volta ad imporre che la discussione in Consiglio comunale debba avvenire dopo 30 giorni dalla delibera di Giunta per consentire ai Consiglieri comunali di svolgere il loro munus.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di contabilità, resta, comunque, salva per i Consiglieri comunali la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal deposito di cui al comma 3 del precedente art. 10, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale.
Anche per il bilancio consuntivo, sostiene il Collegio, sono stati rispettati il termine di dieci giorni e lo spatium deliberandi di quattordici giorni di cui all’art 33 del Regolamento di contabilità per presentare i relativi emendamenti.
Circa la seconda censura, il Collegio ha ravvisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Regolamento di contabilità del Comune di S. Marco Evangelista non contenga una disposizione secondo cui per l’approvazione del DUP debba essere dedicata un’apposita e precedente seduta a quella di approvazione del bilancio di previsione.
Ciò che rileva, infatti, è che l’iniziativa volta ad approvare il bilancio sia stata sottoposta nella sostanza alla verifica di compatibilità e di coerenza col DUP, senza che abbia rilievo l’approvazione in un’unica seduta, essendo sufficiente e determinante la presupposizione logica e non anche quella cronologica.
In definitiva, il Tar della Campania ha confermato che non c’è stata alcuna delibera illegittima da parte del Comune di San Marco Evangelista.