Casagiove. La libertà di ciascuno finisce dove inizia quella dell’altro. L’estate induce a stare all’aperto, le finestre sono spalancate, i rumori non hanno ostacoli, ma non devono condizionare, infastidire coloro che chiedono il rispetto del loro tempo di riposo, il tranquillo silenzio che è diritto di tutti.
Purtroppo, non sempre, prevale il buon senso e nelle notti estive non raramente si deve fare i conti con emissioni di decibel sopra la norma e sopra i canoni normali di civiltà, perciò, è stata emessa la Ordinanza, il cui testo può essere letto di seguito, perché siano accentuati i controlli, la prevenzione e, se necessario, la irrogazione di sanzioni agli indisciplinati.
Con l’Ordinanza Sindacale 19/2023 in materia di limitazione delle emissioni sonore e per la tutela della quiete pubblica connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività, il Sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, Ordina: «CHE le attività rumorose, in occasione di attività di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all’esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.: DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI 1) ORARIO DI SVOLGIMENTO: Dal 01 giugno al 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 24,00; Dal 01 ottobre al 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 23.00; 2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone; – Devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l’uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti; – Gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica. È comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. – La presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell’Ente, reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale. Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione precedente e mantiene efficacia sino a nuovo atto»
I trasgressori: «che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 pari ad € 200.00; – i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 pari ad € 350.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni; – i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 pari ad € 500.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni» Scarica l’Ordinanza Sindacale 19/2023 del Comune di Casagiove.