Caserta (di Lucio Seneca). La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato – con una sentenza depositata alcuni giorni fa – il provvedimento della direzione generale della Reggia di Caserta – Ministero Beni Culturali, di esclusione della Consorzio Leonardo Servizi e Lavori «Società Cooperativa Consortile Stabile», dalla selezione per l’affidamento dell’appalto del «Piano Triennale di Gestione e Conservazione del Parco Reale», ordinando all’autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza.
Il Consorzio aveva presentato un ricorso al TAR perché era stato escluso dalla procedura per l’affidamento dell’appalto da 5 milioni di euro per la cura del Parco Reale e la relativa raccolta di rifiuti: appalto finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico.
L’esclusione aveva spinto il Consorzio a presentare una istanza in autotutela ma la direzione generale della Reggia confermava nuovamente l’esclusione.
Anche il TAR Campania in un primo momento aveva respinto l’istanza cautelare del Consorzio Leonardo, ma il Consiglio di Stato aveva ribaltato la decisione. In particolare, scrivono i giudici «come correttamente rilevato dal ricorrente, la stazione appaltante ha estromesso il Consorzio sul presupposto che tutte le imprese di un concorrente avente natura plurisoggettiva dovessero contemporaneamente possedere tutti i requisiti di ammissione. Tuttavia, un preciso articolo della legge sulle gare non vieta in senso assoluto che l’offerta contempli una suddivisione verticale delle prestazioni, purché ciascuna impresa sia debitamente qualificata per l’attività che andrà a svolgere, in tal modo garantendo l’adeguata tutela dell’interesse pubblico alla professionalità specifica degli operatori economici affidatari di appalti aventi ad oggetto beni culturali».
Quindi la legge di gara non richiedeva che tutte le consorziate esecutrici dovessero possedere la totalità dei requisiti di partecipazione; coerente prescrizione era formulata in relazione e ne consegue, conclude la ricorrente, che ben poteva il Consorzio designare due imprese ciascuna delle quali qualificata nella specifica categoria di raccolta di rifiuti.