Docente ITP cancellata da graduatoria 1^ fascia, il tribunale ordina il reinserimento e condanna il Ministero a risarcirla

Caserta. Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro con sentenza del 20 aprile 2023 ha accolto il ricorso di una docente Insegnante Tecnico Pratico della provincia di Caserta che era stata cancellata dalle graduatorie GPS (graduatorie provinciali di supplenza) di prima fascia 2020-2022.

La vicenda trae origine da un provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli che aveva ordinato l’esclusione della ricorrente dalla I Fascia delle graduatorie provinciali di supplenza, cui aveva avuto accesso per effetto di una precedente pronuncia del T.A.R. Lazio, poi confermata dal Consiglio di Stato, e la conseguente loro arretramento nella II Fascia, con la rescissione del contratto di lavoro appena ricevuto.

Nel caso sottoposto al vaglio del tribunale di Napoli, l’avv. Antimo Buonamano dello Studio legale BFI, ha evidenziato l’illegittimità del comportamento dell’ufficio scolastico di Napoli, poiché la docente in questione non era destinatario di alcun provvedimento di sospensione del provvedimento del TAR, dunque il giudice ha rilevato che: “Dunque non trovano fondamento, anche all’esito della costituzione del Ministero, le motivazioni del provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo… Pertanto deve accertarsi l’illegittimità del decreto emesso il 3.11.2021 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con conseguente disapplicazione.”

Il giudice continua precisando che: “Va pertanto anche nella presente sede confermato che…La situazione della ricorrente, quantomeno allo stato, risulta essere quella di un soggetto che ha conseguito giudizialmente, pleno iure, il diritto all’inserimento nelle GPS alla corrispondente I fascia; alcuna giustificazione risulta invece addotta dall’Amministrazione con riguardo alla pretermissione della stessa sia dal posizionamento in graduatoria precedentemente riconosciuto, sia dalla procedura per il conferimento di supplenze per il corrente A.S.”.

In conclusione il tribunale vista l’illegittimità della rescissione del contratto: “Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere inclusa ed a permanere nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite per la provincia di Napoli con validità biennale (2020- 2022), per la relativa classe di concorso, con il punteggio spettante per i titoli culturali e di servizio posseduti in base al punteggio maturato per il servizio già prestato e per quello che sarebbe stato maturato fino alla data del 30 giugno 2022, facendo obbligo alle amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica delle graduatorie medesime e tenendo conto del generale riconoscimento giuridico del servizio per il periodo dal 2.12.21 al 30.6.2022; Condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.305.00, oltre accessori di legge a decorrere dalla pronuncia della sentenza al saldo

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