Caserta. Dal 2012 non ha ancora fine la vicenda, con annessi risvolti giudiziari, della villetta comunale al Rione Acquaviva in Caserta, all’angolo tra via Acquaviva e via Avellino denominata “Bimbo Village”. Una storia che ha come attori, il sig. Pietro D’Alessandro, privato cittadino la cui abitazione familiare confina con la villetta comunale, e il Comune di Caserta. Vicenda che ha visto il D’Alessandro subire anche un procedimento penale, essere sottoposto agli arresti domiciliari, e conseguentemente essere assolto con formula piena.
Il legale del D’Alessandro, l’avvocato Luigi Pace, chiese il risarcimento di tutti i danni patiti dall’assistito, derivanti essenzialmente, dalla gravissima alterazione della qualità della vita subita dallo stesso e dai familiari, e fra le altre cose: lesione del diritto alla quiete, tranquillità, privacy e sicurezza, diritti tutti lesi dall’indiscriminata ed incontrollata apertura del parco pubblico da parte del Comune di Caserta, dalla data della sua apertura e sino a quella della effettiva definitiva chiusura.
Poco più di un anno fa vi raccontavamo che per la villetta, oggetto di una ordinanza del tribunale di Santa Maria C.V. che ne prevedeva la chiusura e l’obbligo per il Comune di Caserta di adottare ogni provvedimento necessario alla salvaguardia della qualità della vita del D’Alessandro Pietro e dei familiari, veniva comunque concessa dal Comune autorizzazione per lo svolgimento del “Carnevale sociale a Via Acquaviva” all’associazione “Comitato città Viva”.
Il legale del D’Alessandro, con una PEC indirizzata al Comune di Caserta, al preposto dirigente e al comando della Polizia Municipale di Caserta, diffidava a non concedere l’apertura del complesso in questione, senza che siano rispettati i limiti di cui alla cennata ordinanza perché si trovava in condizioni di assoluto degrado e fonte, per le dette condizioni, di reale e potenziale pericolo per chiunque faccia ingresso nella villetta, chiedendo ad horas ispezione del parco pubblico al fine di verificarne le condizioni di cui sopra e predisporre dettagliata relazione”. Condizioni che a quanto pare persistono, da come racconta l’avvocato Pace, essendo ancora oggi chiusa, peraltro in condizioni disastrose e pericolose.
Il Comune di Caserta a quanto sembra rimarrebbe inerte alle richieste del legale del D’Alessandro, in più, a quanto annunciato su alcuni social network da parte dell’associazione organizzatrice, avrebbe autorizzato nuovamente l’associazione Comitato Città Viva alla organizzazione dell’evento “Arcipelago Acquaviva – Summer 2023” che avrà luogo, rispettivamente, oggi 05 luglio nelle villette comunali site in Caserta alla Via Avellino e Via Arno, nella successiva data del 12.07 c.a. nei Cortili di Via Trento in Caserta ed, infine, nella data del 21.07 c.a. nella “Oasi di Via Feudo San Martino” sempre in Caserta.
Alla luce di quanto sopra, l’avvocato Pace, a tutela del suo cliente, ha nuovamente interessato gli organi competenti a mezzo PEC: Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Comando dei Vigili Urbani che ha risposto di non essere a conoscenza di alcun evento (vedi immagine sopra), Comando Vigili del Fuoco e Comune di Caserta, chiedendo:
« 1. in totale dispregio della normativa vigente in materia ed in assoluta inosservanza della ordinanza del Tribunale di Santa Maria C.V. del 06.04.2012 nel procedimento recante R.G. 5364/2011, che anche si allega alla presente, il Comune di Caserta permette, con ricorrente frequenza, che il citato Comitato organizzi eventi nella villetta di Via Avellino.
La condotta dell’amministrazione comunale è da considerarsi quale assolutamente scriteriata poiché, si evidenzia che le condizioni del parco comunale in questione sono, allo stato odierno, di assoluto degrado e fonte, per le dette condizioni, di reale e potenziale pericolo per chiunque faccia ingresso nello stesso: si richiede, pertanto, che ad horas venga disposto sopralluogo ed ispezione del parco pubblico di cui si tratta al fine di verificarne le condizioni di cui sopra e predisporre dettagliata relazione, relazione che non potrà che confortare la tesi che, oggi, la villa non può assolutamente essere oggetto di apertura, perché non ci è la benché minima osservanza della normativa in tema di sicurezza.
Questo aspetto non fa che dare aggravio al comportamento illecito del Comune di Caserta, posto che non si comprende come il detto Ente possa concedere a terzi l’utilizzo, seppur temporaneo di uno spazio pubblico, ben sapendo che dall’utilizzo potrebbero derivare seri danni per chiunque transiti nel parco pubblico, ove, per completezza, si segnala, vi è presenza di alberi caduti, lampioni dell’elettricità che potrebbero anche essi cadere in ogni momento e parti del pavimento prive di mattonelle.
2. la immediata trasmissione allo scrivente procuratore di tutta la documentazione presentata dal comitato cennato al SUAP del Comune di Caserta e/o che le autorità destinatarie della presente nota acquisiscano d’imperio la detta al fine di al fine di verificarne la legittimità giuridica: non conoscendo, allo stato, se in sede di richiesta di organizzazione degli eventi suddetti sia stata dichiarata la presenza di meno o più di 200 persone e/o se gli stessi avranno termine entro le ore 00,00 della medesima giornata di inizio, si differenzia la richiesta, poiché nel primo caso, si richiede la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della relazione tecnica del professionista incaricato attestante le condizioni di sicurezza della manifestazione, e che il montaggio di tutti gli apparati verrà eseguito a regola d’arte; nel secondo caso, si richiede il provvedimento di autorizzazione del Comune di Caserta per manifestazione di pubblico spettacolo, a norma dell’articolo 68 T.U.L.P.S., ed il prodromico parere favorevole della Commissione di Vigilanza Comunale per i Pubblici Spettacoli e ottenere, a norma dell’articolo 80 citato T.U.L.P.S., e dell’articolo 141, regolamento T.U.L.P.S.
3. di conoscere se l’evento ha il patrocinio del Comune di Caserta, posto che, in caso contrario, risulta necessario anche il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
4. di conoscere se vi è stata ottemperanza alla “Circolare Gabrielli” del 07.06.2017,e quindi se congiuntamente alla domanda di organizzazione dell’evento sia stato presentato al SUAP il piano di emergenza della manifestazione nel quale devono essere indicati, in particolare, la tipologia dell’evento; le caratteristiche della location; la capienza massima del luogo ove si terrà la manifestazione e il numero di partecipanti previsto; l’individuazione delle vie di fuga, a norma del decreto Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, che dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli; le dotazioni di personale e di attrezzature e mezzi per il rischio incendio e per l’assistenza sanitaria; le modalità di sbarramento degli accessi e delle uscite.
5. di conoscere la ottemperanza del comitato che ha organizzato gli eventi all’art. articolo 22, comma 3-bis, decreto legge n. 50/2017, che prevede l’obbligo per i privati organizzatori o promotori di un evento pubblico, per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento di iniziative e attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia Locale;
6. di conoscere se si è ottemperato alla normativa sull’impatto acustico, di cui alla legge n. 447/95, D.P.R. n. 227/2011, e D.P.R. n. 59/2013, e, conseguentemente, se sia stato presentato al SUAP apposita documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore (l’evento in questione, difatti, prevede anche n. 2 concerti, l’uno in data 05.07 c.a. nella villetta di Via Avellino, l’altro, nella successiva data del 21.07 c.a. nella Oasi di Via Feudo San Martino
7. di conoscere la ottemperanza al decreto interministeriale 22 luglio 2014, con obbligo di determinazione delle aree interessate dai singoli eventi programmati, di individuazione delle vie di fuga e dell’esatto posizionamento della l’apposita segnaletica, della regolare attivazione del personale sanitario e antincendio, nonché della attivazione del personale necessario per la gestione della sicurezza all’interno della manifestazione.»