Condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ma era morto da 2 anni

Caserta (Lucio Seneca). Era stato accusato e poi condannato per resistenza a pubblico ufficiale un trentaduenne casertano morto nel 2020, per cause naturali, ma condannato ugualmente in secondo grado nonostante fosse stata presentata tutta la documentazione relativa al decesso.

Il giovane, A.A.S. fu destinatario dell’accusa durante una sua permanenza in Toscana. Fu prima condannato dal tribunale di Grosseto e poi dalla Corte di Appello di Firenze nel luglio dello scorso anno. Qualche giorno prima della condanna la difesa aveva presentato il certificato di morte ma la condanna è stata confermata lo stesso anche nel merito.

Successivamente, la Cassazione, su impulso del legale, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio in quanto si tratta di un reato estinto per morte del reo.

La Corte di Cassazione, in conformità alla costante giurisprudenza, ha stabilito che la morte dell’imputato prima della decisione determina l’inesistenza giuridica della sentenza, in quanto il reato si estingue senza la presenza del soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva. Pertanto, il giudice è tenuto ad accertare la condizione essenziale del processo penale, ovvero l’esistenza in vita dell’imputato, che rappresenta la principale condizione di procedibilità.

Nel caso in questione, è emerso che il 32enne era deceduto nel maggio del 2020, come attestato da un certificato di morte, ovvero prima dell’emissione della sentenza oggetto del ricorso. Di conseguenza, considerando l’estinzione del reato a seguito della morte dell’imputato dopo la condanna di primo grado e in assenza di evidenza dell’innocenza dell’imputato, la Corte di Cassazione ha stabilito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

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