Foglio di via obbligatorio per 9 soggetti socialmente pericolosi: fuori per 2 anni da 5 Comuni

Caserta. Il Questore di Caserta ha emesso nella giornata di ieri 9 provvedimenti di foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.

I provvedimenti, finalizzati alla prevenzione dei reati, sono stati emessi su proposta dei presìdi territoriali di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Nei confronti dei destinatari, tutti con precedenti di vario genere, tra cui reati contro il patrimonio, associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti, porto di armi e oggetti atti ad offendere, è stato fatto altresì divieto di ritorno, per 2 anni, nei comuni di Caserta, Cellole, Castel Volturno, Villa Literno e San Nicola La Strada.

Che cos’è il Foglio di via obbligatorio

Il foglio di via obbligatorio è disciplinato all’articolo 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159. Si tratta di una “misura di prevenzione personale” applicata dal Questore nei confronti di specifici soggetti (indicati dall’articolo 1):

  • coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” (lett. a);
  • “coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività criminose” (lett. b);
  • coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (lett. c).

L’articolo 2 prevede che qualora queste persone “siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.

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