Santa Maria Capua Vetere. Non c’è stata alcuna omissione da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere nel deposito del materiale video allegato al maxi-processo sulle violenze ai danni di detenuti avvenute nel carcere Francesco Uccella il 6 aprile 2020, che vede 105 imputati tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici dell’Asl di Caserta. Lo ha stabilito la Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta dal giudice Roberto Donatiello, che ha rigettato le eccezioni presentate dagli avvocati Giuseppe Stellato e Edoardo Razzino, difensori, tra gli altri, dell’ex comandante della Polizia Penitenziaria del carcere sammaritano Gaetano Manganelli.
I legali avevano lamentato, in relazione ai video delle violenze, “la mancanza di una copia forense“, “parti mancanti” e “tagli frutto di una selezione dell’organo inquirente“, chiedendo la nullità del decreto di rinvio a giudizio e dell’intero procedimento con inutilizzabilità dei video, e sollevando questione di legittimità costituzionale proprio per lesione del diritto di difesa garantito dalla Carta. Tutte richieste bocciate dal collegio giudicante, che ha ritenuto che non vi sia stata lesione del diritto di difesa.
“Salti e interruzioni constatati dall’ingegnere Antuono (il perito nominato dalla Corte per analizzare il materiale video, ndr) durante la disamina delle immagini decriptate, allo stato – spiega la Corte nell’ordinanza di rigetto – possono essere stati causati da differenti problematiche che hanno riguardato i DVR originali e non dalla omessa trasmissione di una copia forense dei filmati. Invero, i plichi contenenti gli hard disk su cui sono stati registrati i video rilevanti risultano depositati e sigillati con la dicitura ‘copia forense‘. Il pm ha comunque trasmesso i video raccolti durante la fase delle indagini, come è stato già argomentato con nota depositata alla Corte il 28 dicembre 2022 nella fase di trattazione delle questioni preliminari del giudizio; da ciò scaturisce la carenza dei presupposti per la declaratoria di inutilizzabilità dei filmati prodotti al fascicolo del dibattimento“.
La Corte ammette di non poter “comunque ignorare la circostanza che la completa verifica del contenuto dei filmati è stata effettuata solo a dibattimento inoltrato e con il supporto di un intervento tecnico qualificato; ciò, più che un’omissione nel deposito – aggiunge il collegio – ha dimostrato una oggettiva difficoltà per i difensori di consultare il fascicolo e che non integra ugualmente una causa di nullità. L’eventuale mancato rispetto dei protocolli informatici potrà comunque assumere rilievo solo nell’ambito della successiva valutazione dell’attendibilità della prova i cui risultati saranno trasfusi nella motivazione“.