Il congedo 104 consiste in un’assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave.
Il congedo straordinario è di due anni, anche frazionabile in giorni, e si può chiedere una sola volta nell’intera vita lavorativa. Nel periodo di assenza lavorativa, il dipendente percepisce la retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa utile nel diritto e nella misura per la pensione. Ma si percepisce la tredicesima?
L’INPS con il messaggio numero 30 del 4 gennaio 2024 precisa come si calcola il congedo straordinario e la base della tredicesima. L’indennità di congedo straordinario, chiamato anche congedo 104, è corrisposto per due anni per dedicare assistenza al familiare disabile in situazione di gravità. Il congedo è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Congedo 104 e penalizzazione sulla tredicesima e ferie
La retribuzione nell’assenza lavorativa, corrisponde all’ultima mensilità percepita che precede il congedo, sono esclusi dall’importo gli emolumenti variabili della retribuzione.
Per l’anno 2024 il tetto massimo complessivo dell’indennità di congedo e i relativi contributi figurativi, non può superare 56.586 euro. Il datore di lavoro non potrà erogare al lavoratore, una retribuzione annua superiore a questo importo. Nei periodi di congedo 104, non sono considerati i ratei della tredicesima, la maturazione delle ferie e del trattamento di fine rapporto (TFR).
Una sentenza del Tribunale di Roma del 5 giugno 2022, ha trattato il caso di un dipendente che chiedeva il pagamento dei rati di mensilità supplementari durante i periodi di congedo straordinario.
Il Tribunale ha chiarito che la tredicesima e la quattordicesima, non sono calcolare secondo quanto prevedo il Dlgs 119/201 all’articolo 4 comma 1, lett. b. La norma prevede che durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire l’ultima retribuzione, considerando il limiti annuali previste dall’INPS. Inoltre, i giudici evidenziano che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Precisa anche, che durante il periodo di congedo 104, la normativa esclude la maturazione delle ferie, l’accantonamento della quota TFR e il rateo della tredicesima mensilità.
Molti contratti collettivi di lavoro però, possono prevedere condizioni più vantaggiosi per i lavoratori, come ad esempio la maturazione del rateo del TFR e delle ferie durante la fruizione del congedo straordinario.
Tale norma non si applica ai permessi legge 104 di tre giorni al mese per assistere il familiare disabile con handicap grave o per se stesso. I permessi, oltre, a essere retribuiti e coperti da contribuzione figurativa valida ai fini del diritto e della misura per la pensione, maturano anche il rateo della tredicesima e quattordicesima, la maturazione delle ferie e il rateo del Trattamento di fine rapporto (TFR).