I permessi legge 104 permettono di assistere il familiare disabile con handicap grave (articolo 3 comma 3) senza perdere la retribuzione.
Il lavoratore caregiver o invalido, può chiedere fino a tre giorni di permesso al mese, e sarà pagato come una normale giornata lavorativa, inoltre, matura i contributi figurativi. Ma i permessi legge 104 hanno una scadenza? Quando durano realmente e bisogna attendere una comunicazione dell’INPS? A chiarire tutti questi aspetti è una sentenza della Cassazione, la numero 30628 del 2024.
Permessi legge 104: quali penalizzazioni su ferie, tredicesima e TFR?
I permessi ai sensi della legge 104 sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico. I lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, possono chiedere fino a tre giorni di permesso al mese. Per poter fruire dei permessi, il lavoratore deve presentare richiesta all’INPS e al datore di lavoro.
Una recente sentenza della Cassazione, la numero 30628 del 2025, ha specificato che i permessi previsti dalla legge 104 all’articolo 33, non hanno una scadenza predeterminata. I permessi non possono essere più fruiti nel caso vengono meno i requisiti che ne hanno determinato il diritto.
La Cassazione, inoltre, chiarisce che il lavoratore deve presentare domanda all’INPS e successivamente presentare copia della domanda con protocollo al datore di lavoro. Il lavoratore non deve chiedere nessuna autorizzazione per potersi assentare dal lavoro per prestare assistenza al disabile o per se stesso (se disabile). Il diritto a usufruire dei permessi scatta in automatico alla presentazione della domanda all’INPS.
L’Istituto previdenziale non può limitare nel tempo il diritto alla prestazione. Pertanto, non può indicare una scadenza per i permessi ai sensi legge 104. I permessi possono essere usufruiti in giorni, e se previsto dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), possono essere frazionati anche a ore.
Riepilogando i permessi previsti dalla legge 104 non hanno una scadenza, ma si perdono nel caso vengono meno i requisiti che ne hanno scaturito il diritto. Sono goduti in giorni anche consecutivi, e possono essere frazionati in giorni solo se previsto dal CCNL di categoria. Infine, l’assenza dall’attività lavorativa è coperta da retribuzione, come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato. Inoltre, non incidono sulla maturazione delle ferie e della tredicesima (Cassazione, sentenza n. 15435 del 2014). Anche il rateo mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), si matura durante l’assenza lavorativa per permesso legge 104.
Infine, i permessi sono coperti da contribuzione figurativa, valida per il diritto e la misura alla pensione. In pratica, il lavoratore che usufruisce di tale agevolazioni non subisce nessuna penalizzazione.