Uno dei vantaggi del riconoscimento della Legge 104 è l’applicazione dell’Iva agevolata sull’acquisto di prodotti, ma vale anche per una seconda auto? L’Agenzia delle Entrate chiarisce.
Quando si parla di Legge 104 si fa riferimento al quadro normativo applicato dal 1992 che riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. L’iter di riconoscimento di questa legge avviene secondo precise procedure che prevedono, tra l’altro, il passaggio di fronte ad una commessione medica che deve accertare lo stato di disabilità assegnando un grado.
Dal momento del riconoscimento e in base al grado di disabilità stabilito dalla commissione, la Legge 104 prevede più o meno agevolazioni per queste persone. Sappiamo che dal punto di vista lavorativo, ad esempio, si ha diritto a dei permessi o ancora si ha diritto ad un assegno mensile di indennità di accompagnamento e così via.
Uno dei diversi vantaggi è l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di diversi prodotti, bisogna fare attenzione però a non abusare di questa agevolazione perché non è sempre applicabile.
Acquisto seconda auto con Iva agevolata, quando si può applicare
L’Iva agevolata permessa dal riconoscimento della Legge 104 si applica ad una vastità di prodotti: si va dalle apparecchiature mediche a quelle tecnologiche come computer e smartphone. Chiaramente, quindi, rientra in questa lista anche la possibilità di acquistare un’auto; spesso però ci si chiede se è possibile applicare lo sconto Iva su più di un mezzo senza contravvenire alla Legge.
In linea di massima sì, è possibile sfruttare l’Iva agevolata per l’acquisto di una seconda auto, ma è possibile farlo solo a determinate condizioni. Lo chiarisce la stessa Agenzia delle Entrate che in risposta ad una richiesta di un cittadino fa sapere che l’Iva agevolata si può tranquillamente applicare all’acquisto di una seconda auto se sono trascorsi 4 anni dal precedente acquisto.
In questo caso non solo si applica l’Iva al 4% ma si attuano anche le detrazioni Irpef relative senza la necessità che il precedente veicolo sia venduto.
La situazione cambia se l’auto è acquistata entro il quadriennio. In questo caso l’unica possibilità legale di applicare l’Iva agevolata è quella di dimostrare che il veicolo acquistato in precedenza con le agevolazioni è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico perché destinato alla demolizione o, in alternativa, se è stato rubato o non ritrovato. In questo ultimo caso, per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare la relativa denuncia di furto dell’auto con la registrazione della perdita di possesso presso il PRA.