Il 2025 è un anno che segna importanti cambiamenti e novità per chi richiede la NaspI. Un recap di tutto quello che cambia.
Dal 1° gennaio 2025 la Naspi, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INSP, è cambiata. Visti i tempi incerti, nonostante i dati positivi sull’occupazione, la sua conferma in manovra di bilancio era più che assicurata; questo però non l’ha sottratta alle modifiche, anche importanti, ormai entrati in vigore.
Con la Legge di Bilancio approvata per quest’anno cambiano, infatti, le modalità di accesso all’indennità. Ma un aspetto fondamentale da ricordare, indipendente alla manovra e chiarito di recente dall’Istituto di Previdenza è che il diritto alla NaspI spetta anche ai lavoratori che nei 4 anni precedenti alla disoccupazione non siano riusciti a maturare 13 settimane di contributi. Più avanti vediamo nel dettaglio però cosa cambia davvero e quali sono i nuovi requisiti di accesso.
Non solo singoli dipendenti, ricordiamo infatti, prima di andare avanti, che la Naspi può essere richiesta e concessa anche nel caso di accordo collettivo aziendale come incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, l’accordo deve essere stipulato dai sindacati a livello nazionale.
NaspI 2025, cosa cambia: nuovi requisiti e modalità di accesso
Resta invariata la necessità di presentare domanda per l’accesso alla NaspI con relativa accettazione da parte dell’INPS. Tra le novità più importanti, invece, segnaliamo che, a partire da quest’anno, i lavoratori che si sono dimessi volontariamente o che hanno risolto consensualmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per accedere all’indennità dovranno aver accumulato nei 12 mesi precedenti almeno 13 settimane di contributi.
Sono comunque previste eccezioni che riguardano le dimissioni in periodo di maternità, quelle per giusta causa, risoluzione del contratto di lavoro in caso di licenziamento per motivi oggettivi.
Si tratta di un requisito che mira ad evitare gli abusi sull’indennità di disoccupazione. A questo requisito di accesso se ne aggiungono altri due già conosciuti; il primo è la situazione di disoccupazione involontaria, il secondo è l’accumulo delle 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti alla richiesta -varranno in ogni caso anche i contributi figurativi come quelli per maternità o congedo parentale, ma anche i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni e per 5 giorni lavorativi.
Ricordiamo, inoltre, che la NaspI spetta ai lavoratori assunti come apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, personale artistico con contratto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e consorzi.