Sposarsi può comportare spese importanti, chi sta compiere questo passo pò comunque fare richiesta dell’assegno per congedo matrimoniale, ecco in cosa consiste.
Il numero di persone che scelgono di sposarsi è sempre più basso, soprattutto perché sono in tanti a ritenere questo passo come una sorta di contratto tra le parti e a pensare non sia necessario per stabilire il desiderio di stare insieme a qualcuno. Nonostante tutto, esistono ancora coppie che considerano le nozze imprescindibili o quasi, sia che scelgano quelle in Chiesa sia co rito civile, anche se in entrambi i casi questo può significare dover sostenere una serie di spese non indifferenti.
A tutela di chi si trova in questa situazione c’è l’assegno di congedo matrimoniale, che consente di ricevere un indennizzo ben preciso, a condizione di essere in possesso di determinati requisiti. Questo non scatta in automatico, è bene precisarlo, ma è necessario che i futuri sposi ne facciano richiesta secondo una modalità ben precisa che si deve conoscere. Ritardare nella tempistica di presentazione dell’istanza può essere fatale e può comportare la perdita del beneficio.
L’assegno di congedo matrimoniale può essere considerato una misura di aiuto economico che spetta alle coppie che celebrano le proprie nozze con rito civile o concordatario o unione civile. L’agevolazione viene concessa a entrambi i coniugi se sono in possesso dei requisiti richiesti e una sola volta, può essere invece concessa una seconda volta solo per vedovi, divorziati e chi ha sciolto un’unione civile.
Grazie a questo beneficio è possibile usufruire di un congedo per assentarsi dal lavoro per 15 giorni entro 30 giorni dalle nozze, mantenendo la normale retribuzione, a condizione che il matrimonio abbia validità civile. Questo spetta ad alcune categorie ben precise, ovvero operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, marittimi di bassa forza.
In seguito a una recente direttiva diramata dall’INPS è stata inoltre estesa la possibilità di ricevere l’assegno di congedo matrimoniale anche per i lavoratori con qualifica non impiegatizia “dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative”. A loro si aggiungono i lavoratori stranieri se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.
Non rientrano invece tra gli aventi diritto le persone che decidono di contrarre esclusivamente il matrimonio religioso e i lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). Stesso trattamento anche per i lavoratori dipendenti presso aziende agricole, chi opera nei settori commercio, credito e assicurazioni, chi è assunto presso aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti, dipendenti di enti locali e statali e aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
L’assegno di congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione, unica eccezione per i lavoratori marittimi a cui ne spettano otto. È possibile averlo facendone richiesta al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione, avendo cura di avere un preavviso di sei giorni.
In alternativa, l’istanza può essere presentata all’INPS tramite il sito ufficiale, il contact center o la sede più vicina. L’accredito avviene i datori dilavoro che anticipano la somma per poi essere rimborsati successivamente dall’Istituto. Nel caso dei lavoratori non occupati, invece, a erogarlo è l’INPS tramite bonifico nel mese seguente a quello in cui il lavoratore ne ha usufruito. Il datore di lavoro, invece, riceverà l’importo dall’ente nel mese successivo alla fruizione,
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