Mondragone. Fra poco la pausa estiva finirà e ripartiranno i vari campionati (di calcio, di basket e così via). Campionati che a Mondragone rischiano di ripartire ancora una volta senza aver superato l’annosa provvisorietà (ma anche illegittimità) che accompagna la gestione degli impianti sportivi comunali.
Come ben sa chi ha la delega ad occuparsi di sport, gli impianti sportivi comunali sono destinati alla promozione e alla pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e sono preposti a garantire la diffusione dello sport a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività e, quindi, con effetto socializzante, aggregativo e di promozione del territorio. Gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile, giacché rientrano nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni destinati a un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell’art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale. Su tali beni esiste un vincolo funzionale coerente con la loro vocazione ad essere impiegati a favore della collettività per attività di interesse pubblico e di interesse generale. Difatti, come da giurisprudenza consolidata ed in ultimo il Consiglio di Stato (sez. V 18/08/2021 n.5915), si afferma che per gli impianti sportivi, in ragione della centralità della gestione, in vista del quale l’affidamento del bene è strumentale, essa si caratterizza come un servizio pubblico. Ciò detto, per l’affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica occorre quindi seguire il modello della concessione di servizi.
Vogliamo sperare che il sindaco, chi ha la delega allo sport e gli uffici comunali competenti in vista dei prossimi campionati stiano lavorando a predisporre per il Palazzetto dello sport e il Campo sportivo comunale gli atti necessari per il loro affidamento e ad attivare le procedure di legge. Tenendo presente quanto stabilisce l’art. 3 del D.Lgs 201 del 23/12/2022 a proposito di servizio pubblico locale: “1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva”.
Inerzie e ritardi ulteriori non farebbero che perpetuare illegittimità conclamate e accumulare danni erariali, con gravi responsabilità sia politiche che amministrative. Ritardi ed omissioni assolutamente ingiustificabili, che, proprio per questo, potrebbero trovare facile lettura alla luce dei soliti conflitti d’interesse, che sia nel basket (con qualche apicale burocratico contemporaneamente anche dirigente sportivo) che ora nel calcio (con legami parentali tra chi istituzionalmente si dovrebbe occupare di sport e chi presiede una qualche novella società sportiva) non ci facciamo mai mancare.