Caserta (Alfredo Stella). Dal pomeriggio di ieri si è unito al gruppo Camillo Tavernelli, nativo di Città di Castello. Il 24enne giunge alla corte di mister Cangelosi a rinforzare il reparto offensivo. Sansepolcro, Gubbio, Cittadella, e lo scorso anno speso tra Novara e Triestina, totalizzando in totale 37 presenze e 4 reti. Due, invece, le stagioni sui campi della cadetteria con la maglia dei veneti del Cittadella.
Serrato in questi giorni il lavoro del Ds, Degli Esposti per formare il puzzle da consegnare nelle mani del mister non appena il Consiglio di Stato avrà emesso il verdetto finale. Top secret per ora il novero di quelli che si aggiungeranno alla squadra che lavora in Abruzzo da oltre dieci giorni e dove si tratterrà fino al 13 di questo mese.
Intanto il Tar del Lazio ha reso note le motivazioni delle sentenze a seguito dei ricorsi di Lecco e Reggina in merito alla mancata ammissione al campionato di Serie B. La società amaranto, che si è vista rigettare il ricorso, si aggrapperà all’ultimo grado di giustizia, ovvero al Consiglio di Stato il 29 agosto prossimo.
“La risoluzione della questione, sottende quella, più ampia – si legge nel referto del Tar – concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica.
Ammessa alla procedura di omologazione – continua – in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo”.
Secondo l’avvocato Nino Chirico, agente di calciatori e docente di diritto sportivo “i giudici hanno ritenuto sostanzialmente che la lettera B del comunicato 169, riguardante la perentorietà del termine, fosse insuperabile, tanto è vero che è stata interpretata in maniera letterale e non letta in combinato disposto con la lettera C, la cui valenza di contro è stata edulcorata e ridimensionata. Invece per il Lecco il TAR ha accolto la tesi secondo cui l’adempimento entro il 20 era inesigibile, in quanto si sono venute a creare una serie di circostanze anomale, in primis lo slittamento dei playoff fino al 18, che non hanno consentito neanche di potere rispettare il temine “intermedio” del 15 giugno, che riguardava il rispetto dei criteri strutturali. Insomma, il Lecco si è visto riconoscere una serie di circostanze anomale e situazioni impreviste che l’hanno portato senza colpe ad adempiere 3 giorni dopo, mentre secondo il TAR la Reggina poteva pagare nei termini e colpevolmente non l’ha fatto”.
Dunque non ci resta che attendere l’ultimo e inappellabile verdetto che sancisce, finalmente, il ritorno della Casertana in Lega Pro.